IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera  d)  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio  2008,  n.
85, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2008,  n.
121, istitutivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'articolo 16 del Codice  della  navigazione,  approvato  con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; 
  Visti gli articoli 1 e  2  del  regolamento  per  l'esecuzione  del
Codice della navigazione, navigazione marittima, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
  Vista la Tabella delle circoscrizioni  territoriali  marittime  del
Ministero dei trasporti e della navigazione,  approvata  con  decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e  successive
modificazioni; 
  Ritenuta la necessita',  al  fine  di  assicurare  un  ottimale  ed
efficace    assetto    funzionale    dell'articolazione    periferica
dell'amministrazione marittima adeguando le relative  strutture  alle
effettive necessita' marittime ed alle esigenze locali, di modificare
le circoscrizioni territoriali ricadenti nelle direzioni marittime di
Roma, Bari, Napoli, Ancona, Catania e sostituire la Tabella  relativa
alla direzione marittima di Cagliari; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'  adunanza  del  27  settembre
2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 2011; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di  concerto  con  i  Ministri  della  giustizia,  della   difesa   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Uffici marittimi periferici 
 
  1. La capitaneria di porto di Civitavecchia e' elevata a  direzione
marittima, assumendo  la  denominazione  di  direzione  marittima  di
Civitavecchia e  conseguentemente  la  direzione  marittima  di  Roma
assume il rango  di  capitaneria  di  porto  e  la  denominazione  di
capitaneria di porto di Roma. 
  2. L'ufficio circondariale  marittimo  di  Barletta  e'  elevato  a
capitaneria di porto, assumendo la denominazione  di  capitaneria  di
porto di Barletta. 
  3. L'ufficio locale  marittimo  di  Capri  e'  elevato  ad  ufficio
circondariale  marittimo,  assumendo  la  denominazione  di   ufficio
circondariale marittimo di Capri. 
  4. L'ufficio locale  marittimo  di  Ponza  e'  elevato  ad  ufficio
circondariale  marittimo,  assumendo  la  denominazione  di   ufficio
circondariale marittimo di Ponza. 
  5. L'ufficio locale marittimo di Porto S.  Giorgio  e'  elevato  ad
ufficio  circondariale  marittimo,  assumendo  la  denominazione   di
ufficio circondariale marittimo di Porto S. Giorgio. 
  6. L'ufficio locale marittimo di S. Agata di Militello  e'  elevato
ad ufficio circondariale marittimo,  assumendo  la  denominazione  di
ufficio circondariale marittimo di S. Agata di Militello. 
  7. E' istituita la delegazione di spiaggia di Ostia. 
  8. I  limiti  delle  circoscrizioni  territoriali  delle  autorita'
marittime di cui al presente articolo sono individuati nella  Tabella
A, allegata al presente regolamento, la quale, vistata  dal  Ministro
proponente, ne forma parte integrante  ed  abroga  e  sostituisce  le
corrispondenti tabelle delle circoscrizioni  territoriali  marittime,
relative alle direzioni marittime di Roma,  Bari,  Napoli,  Ancona  e
Catania, approvate con decreto del  Presidente  della  Repubblica  18
aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12  settembre  1988,
          n. 214, S.O. 
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge 16 maggio 2008,  n.85(  Disposizioni  urgenti
          per   l'adeguamento   delle   strutture   di   Governo   in
          applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244), pubblicato nella Gazz.  Uff.  16
          maggio 2008, n. 114,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 14 luglio 2008, n. 121: 
              "1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  il
          comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
              «1. I Ministeri sono i seguenti: 
                1) Ministero degli affari esteri; 
                2) Ministero dell'interno; 
                3) Ministero della giustizia; 
                4) Ministero della difesa; 
                5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
                6) Ministero dello sviluppo economico; 
                7) Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali; 
                8)  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
          territorio e del mare; 
                9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                10)  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali; 
                11)  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca; 
                12) Ministero per i beni e le attivita' culturali.»". 
              - Si riporta il testo dell'art.  16  del  Codice  della
          Navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942,  n.
          327, pubblicato nella Gazz. Uff. 18  aprile  1942,  n.  93,
          Ediz. Spec: 
              "Art.   16   (Circoscrizione   del    litorale    della
          Repubblica). - Il litorale della Repubblica  e'  diviso  in
          zone marittime; le zone sono suddivise in  compartimenti  e
          questi in circondari. 
              Alla  zona  e'  preposto  un  direttore  marittimo,  al
          compartimento un capo del compartimento, al circondario  un
          capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in  cui
          ha sede l'ufficio della direzione marittima,  il  direttore
          marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito  del
          circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento,  il
          capo del compartimento e' anche capo del circondario. 
              Negli approdi di maggiore importanza in cui  non  hanno
          sede ne' l'ufficio  del  compartimento  ne'  l'ufficio  del
          circondario  sono  istituiti  uffici  locali  di  porto   o
          delegazioni   di    spiaggia,    dipendenti    dall'ufficio
          circondariale. 
              Il capo del compartimento, il capo del circondario e  i
          capi  degli  altri   uffici   marittimi   dipendenti   sono
          comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,  n.  328,
          recante approvazione del regolamento per  l'esecuzione  del
          codice   della   navigazione    (Navigazione    marittima),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1952, n. 94, S.O.: 
              "Art. 1 (Circoscrizioni).  -  La  determinazione  delle
          circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del  codice
          e della loro  estensione  territoriale  lungo  il  litorale
          dello Stato e'  fatta  con  decreto  del  presidente  della
          Repubblica. 
              Con decreto del presidente della Repubblica e' altresi'
          stabilita, agli effetti previsti  dal  codice  e  da  altre
          leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno
          dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime." 
              "Art.  2  (Denominazione  degli  uffici  marittimi).  -
          L'ufficio della  zona  marittima  e'  denominato  direzione
          marittima,  l'ufficio  del  compartimento  capitaneria   di
          porto,  l'ufficio  del  circondario  ufficio  circondariale
          marittimo. 
              Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore
          importanza  in  cui  non  hanno  sede  ne'  l'ufficio   del
          compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati
          ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile
          2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione  della
          nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime),
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 2000, n. 121. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il riferimento al citato decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 135 del 2000, si veda nelle  note  alle
          premesse.